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Novità sulle erogazioni liberali in natura
Il 30 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore” con interessanti novità per le organizzazioni no profit. In questa pagina troverai tutte le novità che individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dell’imposta o alla deduzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche in regime di impresa?
Ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 3/7/2017 n. 117, le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche in regime di impresa possono essere di diverso tipo. Le persone fisiche in regime di impresa possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso un cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2021 può essere scontata persino al 2026).
Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa.
Gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo l’imposta dovuta dal contribuente. Gli oneri deducibili, invece, sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta.
Per la stessa erogazione non è possibile fruire sia della detrazione che della deduzione. Naturalmente, a parità di condizioni, è preferibile optare per una deduzione dal reddito, piuttosto che una detrazione dall’imposta. Detto questo vediamo come vengono trattate le erogazioni liberali sotto forma di agevolazione fiscale per il soggetto erogante.
Quali sono le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche non in regime d’impresa?
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche non in regime d’impresa sono di due tipologie. Le persone fisiche possono infatti scegliere se:
- detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%, oppure
- dedurre l’importo sonato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
Tra gli enti, le Organizzazioni di Volontariato possono inoltre far applicare ai propri donatori una detrazione del 35%, sempre per un massimo di 30.000 euro di donazione.
Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha un reddito maggiore di 30.000 euro ha maggior convenienza a dedurre. Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi del 2021 se applicare la deduzione o la detrazione: come per gli imprenditori in regime di impresa, in caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta.
Donazioni: detraibili o deducibili?
L’importo che puoi recuperare grazie alle agevolazioni fiscali varia in base al tipo di ente o associazione che hai scelto di supportare economicamente.
In alcuni casi potrai beneficiare di una detrazione, in altri di una deduzione.
Una regola che vale per tutti riguarda la modalità del pagamento: per poter recuperare parte della spesa col 730, questa deve essere tracciabile.
Dovrai quindi pagare con bonifico, bollettino postale, carta di credito/debito o assegno, e conservare gli opportuni giustificativi di spesa, ovvero:
se hai pagato con assegno bancario o circolare, una ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risultino tutti i dati e la modalità di pagamento utilizzata.

Quali agevolazioni sono previste per le quote sociali e le donazioni in contanti?
- non sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati come quote sociali
- non sono deducibili o detraibili le donazioni non tracciate e effettuate in contanti (lo sono, invece, le donazioni effettuate per banca, o altro mezzo tracciabile).
Le erogazioni liberali in natura
Grazie al decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, le agevolazioni fiscali descritte nei precedenti paragrafi si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili. Non sono ammesse al beneficio le donazioni effettuate favore di Imprese sociali costituite in forma di società.
Il decreto definisce anche le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o deduzioni:
- generalmente il valore del bene è calcolato in base al valore normale, quindi ai sensi del TUIR (art. 9), “il prezzo o corrispettivo o corrispettivo mediamente pratico per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o presentati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
- nel caso di bene strumentale il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
- nel caso della cessione dei beni e delle prestazioni dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR):
- nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che attesti il valore.
Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:
- il donatore descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;
- l’ente beneficiario si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statuarie.
Donazioni a favore di organizzazioni di volontariato
Quanto recuperi
È una detrazione, recuperi il 35% delle erogazioni liberali in denaro e in natura versate in favore delle organizzazioni di volontariato. Puoi detrarre un versamento massimo di 30.000 euro.
Dove le indichi
Nel quadro E, rigo da E8 a E10 codice 76, inserisci anche le somme riportate con il codice 76 nella Certificazione Unica.
Condizioni per la detrazione
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, Bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. È necessario conservare la ricevuta del versamento in cui risulti la modalità di pagamento utilizzata (solo per i versamenti con carta di credito basta l’estratto conto della stessa). La natura di donazione deve risultare o dalla ricevuta del versamento o sulla ricevuta rilasciata dal beneficiario.